Consiglio di Stato: la richiesta del Green Pass a scuola non viola la privacy dei docenti

L’obbligo di esibire il green pass per andare a lavorare non viola il diritto alla riservatezza dei docenti e non si pone nemmeno in contrasto con il diritto alla salute. Lo ha stabilito il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con due decreti gemelli pubblicati il 30 ottobre scorso (9153 e 9154/2021). I ricorsi erano stati presentati da alcuni insegnanti, che avevano impugnato i provvedimenti con i quali è stato introdotto l’obbligo della certificazione verde. Ed erano già stati rigettati con ordinanze collegiali dal Tar del Lazio.

Il green pass non viola la privacy a scuola

Di qui l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato, che però le ha confermate entrambe. I ricorrenti avevano argomentato che i provvedimenti impugnati fossero stati emessi in violazione del diritto alla riservatezza e avessero ingenerato una discriminazione a loro danno per effetto del loro rifiuto di vaccinarsi. Rifiuto che, a detta dei ricorrenti, sarebbe avvenuto nell’esercizio del diritto alla salute inteso come facoltà di rifiutare i trattamenti sanitari.

E infine avevano lamentato il pregiudizio di natura economica dovuto alle assenze ingiustificate e alla sospensione dal lavoro prevista dalla legge. La normativa, infatti, prevede che i docenti privi della certificazione verde non possano accedere a scuola. E le relative assenze debbano essere considerate ingiustificate per i primi 4 giorni, decorsi i quali scatta la sospensione dal servizio. In entrambi i casi al docente interessato non spetta alcuna retribuzione.

Si tratta, peraltro di provvedimenti reversibili. Che decadono automaticamente se il docente torna a scuola munito di green pass. E non comportano alcuna conseguenza sul piano strettamente disciplinare. Fermo restando il ritardo nella progressione di carriera e l’assenza di copertura contributiva previdenziale nei periodi in cui non viene percepita la retribuzione. Va detto, inoltre, che la legge non prevede la possibilità di adibizione ad altre mansioni nel periodo di assenza ingiustificata e di sospensione del rapporto di lavoro. E nemmeno la possibilità di continuare a lavorare in smart working.

Fonte: Italia Oggi del 2 novembre 2021