Anche l’operatore telefonico soggiace alla disciplina sul diritto d’accesso ai documenti della pubblica amministrazione

Al fine di verificare la correttezza dell’operato del Gestore e le modalità di esecuzione del servizio reso, il titolare di abbonamento a servizio di chiamata e di connessione Internet, può esercitare il diritto di accesso di cui alla storica legge 241/1990 al fine di ottenere: l’esibizione o il rilascio di copia conforme del tracciamento delle singole conversazioni e connessioni generate dalla sua utenza telefonica; il “retro-cartellino” delle sue segnalazioni; la documentazione relativa alle iniziative intraprese dal gestore telefonico in seguito alle segnalazioni di assistenza tecnica; le stringhe dei file di log relative alle connessioni effettuate; la documentazione attestante la velocità di trasmissione dati; la banda minima in downloading.

Secondo il Tar Puglia (sentenza 1499/2021) nessun dubbio quindi: le regole in tema di trasparenza documentale si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico; e per il Tar vanno senz’altro considerati tali i gestori del servizio di telefonia e di navigazione Internet.

Trasparenza documentale anche per gli operatori telefonici perchè sono chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico

La fruizione dei servizi di telefonia e di connessione Internet – Il Tar pugliese ha evidenziato che in stretta correlazione con l’interesse alla efficiente fruizione dei servizi di telefonia e di connessione Internet, l’utente vanta un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della documentazione in parola. L’attività alla quale la disciplina tradizionale correla il diritto d’accesso comprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere da soggetti gestori di pubblici servizi. Attività in ogni caso permeata di “intensa conformazione pubblicistica”.

Diritto d’accesso e disciplina privatistica – Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato nei confronti dei gestori di pubblici servizi, e più in generale dei soggetti di diritto privato, ancorché limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Il “diritto a conoscere” può avere ad oggetto ogni documento amministrativo concernente attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura della loro disciplina: tutti gli atti comunque pertinenti alla attività di pubblico interesse benché sottoposti a disciplina sostanziale privatistica. Proprio come nel caso dei contratti di utenza telefonica e Internet.

File di log e dati di terzi – Secondo il Tar pugliese neppure può valere in contrario la tesi secondo cui per alcuni documenti, come i file di log e gli altri documenti ad elaborazione elettronica, l’accesso documentale dovrebbe essere escluso in quanto afferenti a “informazioni personali” di terzi con relativa tutela della riservatezza. Nei casi come quello ad esame la richiesta non coinvolge in alcun modo dati personali, né tanto meno informazioni sensibili, sostanziandosi nel dovere da parte del gestore di produrre l’estratto dei file generati automaticamente dal sistema. File dai quali emerga unicamente la durata delle singole connessioni effettuate e la velocità apicale raggiunta con relativi parametri di connessione: non sussiste alcuna abusiva interferenza con la privacy di altri soggetti.

Istanza d’accesso e controversia pendente – Il Giudice di Lecce ha infine evidenziato che il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla possibile pendenza di una controversia giurisdizionale. E ciò perché il diritto d’accesso non costituisce pretesa finalizzata a difesa in giudizio, ma strumento diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita. Anzi, la stessa domanda giudiziale tesa a ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte dell’eventuale processo principale ma anche dalla possibile infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre. Il diritto di accesso va ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia per ciò stesso meritevole di tutela secondo il paradigma normativo ordinario.

Fonte: Il Sole 24 Ore dell’8 novembre 2021