Scuola, verifica del Green pass per 1 milione di statali. Le 5 condizioni del Garante Privacy

Via libera dall’Autorità alla verifica dei green pass per il personale scolastico con una nuova funzionalità della piattaforma nazionale ‘DGC’.

Da domani il green pass sarà obbligatorio per insegnanti e personale scolastico delle scuole. La verifica del pass sanitario sarà “manuale” e ordinaria, come prevede la circolare del ministero dell’Istruzione. In sostanza, il dirigente scolastico o suoi delegati dovranno scansionare il green pass di chi sarà in servizio attraverso l’app ufficiale del ministero della Salute, VerificaC19.

Come funzionerà la procedura automatizzata 

Questa procedura, che richiede molto tempo, sarà sostituita per le scuole statali (circa 1 milione di dipendenti) da una modalità automatizzata non appena sarà operativa la nuova funzionalità della piattaforma nazionale ‘Digital Green Certificate’ attraverso il Sistema informativo dell’istruzione ‘Sidi’ in uso nelle scuole.

Questa procedura automatizzata ha ricevuto il via libera dal Garante Privacy, che, nel parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, ha indicato una serie di condizioni, nel rispetto del GDPR e del codice privacy, per proteggere i dati relativi alla salute dei dipendenti scolastici e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Verifica green pass nelle scuole, le condizioni del Garante Privacy

Quando sarà attiva l’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, interagirà con il Sistema informativo dell’istruzione – Sidi, il Garante Privacy ha stabilito che la verifica dei green pass nelle scuole statali dovrà:

  • Avvenire ogni giorno, prima dell’accesso del personale interessato nella sede in cui presta servizio.
  • Sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.).
  • Inoltre, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha definito che i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI);
  • Le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte deisoggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi).
  • soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute.