Privacy: Garante vieta pubblicazione atti di indagine

È illegittimo riportare in forma integrale il testo di provvedimenti giudiziari contenenti dati personali delle persone coinvolte; consentiti solo i nominativi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, la massima autorità in materia di riservatezza e privacy, ha vietato ad un quotidiano online la pubblicazione integrale di atti di indagine compiuti durante un procedimento penale.

Un quotidiano online aveva diffuso, in forma integrale, un avviso di conclusione delle indagini preliminari, che – scrive il Garante in una nota diffusa dall’agenzia stampa Adnkronos – “oltre a contenere dati e informazioni eccedenti rispetto al diritto di cronaca, ha violato il regime di pubblicazione degli atti del procedimento, sancito dal codice di procedura penale”.

L’Autorità era stata attivata “dai reclami e dalla segnalazione di numerosi avvocati, sottoposti a indagini in quel procedimento, che lamentavano una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a proposito della pubblicazione su quella testata on line di vari articoli contenenti informazioni eccedenti che li riguardavano”.

I professionisti lamentavano, in particolare, – si legge ancora sulla nota del Garante – di aver appreso dell’indagine nei loro confronti dalla lettura degli articoli e contestavano la pubblicazione dei capi di imputazione e del fascicolo prima che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato”.

Secondo gli avvocati, inoltre, “la diffusione dei loro nomi, e di altri dati personali, oltre a violare il principio di essenzialità dell’informazione sarebbe stato lesivo della loro reputazione e della loro dignità professionale e morale”.

Così il Garante privacy ha stabilito due importanti principi. Il primo è che “la pubblicazione dei dati identificativi di persone indagate non è preclusa dal nostro ordinamento e che, ove la testata si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, come certamente è quella in esame, anche riportando i nominativi dei presunti responsabili, non viola i limiti del diritto di cronaca”.

Il secondo è che “la diffusione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, nel quale accanto a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati compaiono l’indirizzo dell’abitazione, il numero di telefono dello studio e, in alcuni casi, anche il numero di cellulare” non è consentita, perché – afferma il Garante “tali dati sono eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico” e dunque esulano dal diritto di cronaca.

Ma l’Autorità va oltre e osserva inoltre che “la diffusione dell’avviso risulta avvenuta anche in violazione del regime di pubblicità degli atti di indagine stabilito dal codice di procedura penale [1], essendo stato pubblicato prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine all’esercizio dell’azione penale”.

Per questi motivi il Garante ha sancito “l’illiceità della diffusione dell’avviso di conclusione delle indagini”, che oltretutto era “ancora on line dopo più di un anno dalla sua pubblicazione” ed ha così ordinato alla testata on line di rimuovere il documento” [2].

note
[1] Art. 114 Cod. proc. pen. “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini” ed art. 329 Cod. proc. pen. “Obbligo del segreto“.
[2] Provvedimento Garante protezione dati personali n.14/2020 del 15 gennaio 2020, doc. web n. 9284648.